1. Fatte salve le responsabilità civile e penale, ove sussistenti secondo la normativa vigente, e fatta salva la responsabilità disciplinare a carico di superiori, collaboratori o colleghi della lavoratrice o del lavoratore, ai sensi della normativa vigente e dei contratti collettivi applicabili, le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 costituiscono, per le persone non assoggettabili a sanzioni disciplinari diverse dalla risoluzione del rapporto di lavoro, illecito di carattere amministrativo punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. Il relativo procedimento è di competenza dell'organo individuato ai sensi dell'articolo 40.