Art. 38.
(Responsabilità disciplinari
e tutela giudiziaria).

      1. Fatte salve le responsabilità civile e penale, ove sussistenti secondo la normativa vigente, e fatta salva la responsabilità disciplinare a carico di superiori, collaboratori o colleghi della lavoratrice o del lavoratore, ai sensi della normativa vigente e dei contratti collettivi applicabili, le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 costituiscono, per le persone non assoggettabili a sanzioni disciplinari diverse dalla risoluzione del rapporto di lavoro, illecito di carattere amministrativo punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. Il relativo procedimento è di competenza dell'organo individuato ai sensi dell'articolo 40.

 

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      2. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge è ammessa l'azione in giudizio ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni. Qualora il fatto non costituisca fattispecie discriminatoria, le disposizioni di cui al citato articolo 4 della legge n. 125 del 1991 si applicano in quanto compatibili.
      3. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 18 della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.